Novità Marzo 2017

Sabato, 25 Marzo 2017 13:19

DECRETO MILLEPOROGHE - DETRAZIONE SU CASE DI NUOVA COSTRUZIONE

E' stata reintrodotta fino al 31/12/2017 l'agevolazione riferita alla detrazione dall'IRPEF del 50% dell'IVA pagata per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A e B acquistate da imprese costruttrici. Con riferimentoalle compravendite effettuate nel 2017, per beneficiare dell'agevolazione è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel medesimo anno (vale il principio di cassa). Questa agevolazione spetta anche in caso di eventuali acconti pagati nel 2016 per compravendite che saranno soggette a rogito nel 2017.

SEMINTERRATI - APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE IL PDL 258

Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul BURL il testo definitivo della norma regionale che permette il recupero dei vani e dei seminterrati esistenti, con agevolazioni per l'uso sia residenziale che terziario o commerciale. FIMAA MiMB e il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano vi invitano al convegno informativo che si terrà lunedì 10 aprile alle ore 10.00 presso l'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli a Milano. Nei prossimi giorni riceverete l'invito con il programma. Nel mentre, ecco in sintesi i contenuti di maggiore interesse della normativa in oggetto ed il testo della Legge: SINTESI e TESTO LEGGE (IN ALLEGATO)

CEDOLARE SECCA NEI CONTRATTI TRANSITORI - AGEVOLAZIONI

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che è possibile applicare la cedolare secca al 10% sui contratti di affitto transitori (cioè con durata variabile da uno a 18 mesi). In caso di contratti a canone concordato, alla cedolare secca agevolata al 10% si aggiunge la riduzione del 25% di IMU e TASI (Legge di Stabilità 2016) con decorrenza 1 gennaio 2016. L'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ha indicato come canone mensile medio - per contratti brevi nei Comuni ad alta densità abitativa - euro 500, stimando circa 120mila unità immobiliari interessate da questo tipo di contratti, a livello nazionale per le Città Metropolitane. Il chiarimento della Agenzia delle Entrate è retroattivo e permette a chi ha pagato il 21% di recuperare la differenza presentando una dichiarazione integrativa.

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - SANZIONI PER TARDIVI ADEMPIMENTI

L'art. 7 quater del DL 22.10.2016 n.193 (convertito nella L. 1.12.2016 n.225) ha apportato rilevanti modifiche al regime della cedolare secca sulle locazioni abitative. In particolare è stato disposto che, in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale si fosse, a suo tempo, optato per la cedolare secca quest'ultima non viene revocata.

La mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare secca a suo tempo esercitata, purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l'opzione stessa, effettuando i versamenti dell'imposta sostitutiva e dichiarando i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata presentazione nel termine dei 30 giorni successivi alla scadenza della comunicazione relativa alla risoluzione o alla proroga, anche tacita, del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca si applica la sanzione fissa di euro 100,00, ridotta a euro 50,00 se il ritardo è pari o inferiore a 30 giorni.

La modifica, in vigore dal 2.12.2016, ha sostituito la precedente sanzione prevista per la mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione dei contratti di locazione assoggettati alla "cedolare secca" pari ad euro 67,00, ridotto ad euro 35,00 se la presentazione avveniva con un ritardo non superiore a 30 giorni. Per facilitare i calcoli sono state realizzate delle tabelle relative al ravvedimento delle sanzioni per i vari adempimenti. A tali importi occorre aggiungere gli interessi di mora e l'imposta dovuta: TABELLE (IN ALLEGATO)

LASTRICI SOLARI E TERRAZZE - CASSAZIONE PER DANNI DA INFILTRAZIONI

In tema di manutenzione di lastrici solari e terrazze a livello, il cui uso non sia comune a tutti i condomini, qualora dette parti dell'edificio provochino danni da infiltrazioni agli immobili sottostanti, rispondono dei relativi danni sia il proprietario quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, nonché l'assemblea dei condomini, che è tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Così ha precisato la Corte di Cassazione Civile con la recentissima sentenza n. 3239/2017, ricordando altresì che il concorso di tali responsabilità va di norma risolto - salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno - secondo i criteri sanciti dall'articolo 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione, o di ricostruzione, per un terzo a carico del proprietario del lastrico o della terrazza e per i restanti due terzi a carico del condominio.

LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE - INDENNITA' PER ATTIVITA' AFFINI

La normativa vigente (L. 392/78) prevede il diritto del conduttore ad una indennità aggiuntiva qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. La Corte di Cassazione, nel chiarire cosa si intenda per "attività affini", ha specificato che la "affinità" tra l'attività esercitata nell'immobile locato dal conduttore uscente e quella intrapresavi dal conduttore entrante va accertata non già in base al contenuto oggettivo dei servizi o prodotti offerti al pubblico ma in base alla astratta idoneità dell'attività entrante ad intercettare anche solo in parte la clientela dell'attività uscente. Secondo la Corte, ad esempio, una orologeria non vende gioielli ma può intercettare una porzione della clientela di una preesistente gioielleria esercitata nel medesimo locale e, parimenti, una pizzeria non vende hamburger ma può intercettare una porzione della clientela di un precedente pub. L'organo giurisdizionale conclude, pertanto, che vìola l'art. 34 comma 2 della L. n. 392/1978, come sopra citato, il giudice che escluda la suddetta affinità per il solo fatto che il conduttore uscente e quello entrante vendano beni della stessa natura, ma di foggia, stile o marchio diversi.

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