SOSPENSIONE MUTUI PER COVID, LE NOVITA'

Giovedì, 21 Ottobre 2021 14:34
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La moratoria mutui legata alle restrizioni covid è stata prorogata,

con importanti novità sulla sospensione delle rate grazie al fondo Gasparrini. Buone notizie, almeno fino a fine anno, per chi si trovi in difficoltà con il pagamento del mutuo prima casa. La scadenza della deroga alla disciplina di sospensione del mutuo è infatti stata prolungata al 31 dicembre 2021 e l’accesso alla garanzia statale è stato semplificato. Importi, requisiti e beneficiari sono stati modificati: ecco come.

Il Fondo Gasparrini, nella sua disciplina ordinaria, garantisce la quota capitale e il 50% degli interessi che maturano durante il periodo di sospensione.

 

Sospensione mutui prima casa, quali requisiti

Il decreto Sostegni bis ha prorogato fino alla fine dell’anno le disposizioni straordinarie in deroga al Fondo Gasparrini, istituito per consentire ai mutuatari in temporanea difficoltà la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento per l’acquisto della prima casa. Ecco i requisiti per accedere:

  • Il Fondo è accessibile per mutui relativi ad una prima casa, purchè non accatastata come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), senza commissioni o spese e senza garanzie aggiuntive.
  • La sospensione non deve superare i 18 mesi complessivi
  • Sono ammessi solo mutui acquisto prima casa;
  • Non sono ammessi  mutui ristrutturazione o costruzione, se non legati ad un contestuale acquisto dell’abitazione principale;
  • Accollo del mutuo e sospensione: Se un mutuo è stato sospeso prima dell’accollo da parte di un nuovo mutuatario, questi successivamente può nuovamente sospenderlo rispettando le seguenti condizioni:
    • la sospensione precedente è stata inferiore ai 18 mesi e non è stata chiesta più di una volta;
    • il nuovo mutuatario possiede tutti i requisiti per l’accesso alla sospensione

Moratoria mutui covid, proroga e nuovi requisiti

La moratoria mutui prima casa legata al covid, come detto, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 con le condizioni speciali in deroga alla disciplina ordinaria (che, salvo nuove disposizioni, riprenderà dal 1 gennaio 2022). Sono stati contestualmente introdotti nuovi requisiti per l’accesso alla misura, ecco quali:

  • Sono ammessi mutui di importo fino a 400.000 euro (non più solo fino a 250.000 euro, come in precedenza);
  • Sono ammessi anche i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo Prima Casa, come da legge 147/2013 (normalmente esclusi)

 

Chi può chiedere la sospensione delle rate del mutuo

Normalmente a chiedere la sospensione delle rate del mutuo sono i contraenti che si trovino in una di queste situazioni nei tre anni precedenti la domanda di moratoria mutuo:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (tranne che per dimissioni, pensione o licenziamento per giusta causa) e attuale stato di disoccupazione;
  • Cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato o assimilato;
  • Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi;
  • Riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi;
  • Eredi del mutuatario deceduto purchè in possesso dei requisiti;
  • Handicap grave

 

La deroga covid alla sospensione del mutuo approvata fino al 31 dicembre 2021 prevede invece che la platea dei beneficiari si estenda a:

  • Lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali che abbiano registrato, nel trimestre successivo al 21febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo di fatturato superiore a un terzo rispetto allo stesso periodo del 2019 a seguito delle restrizioni legate al covid;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa in cui almeno il 10% dei soci assegnatari utilizzino gli immobili come abitazione principale.

 

Sospensione del mutuo, durata massima

Quanto può durare la sospensione delle rate del mutuo? Si possono verificare varie casistiche:

  • La sospensione del mutuo dura un massimo di 18 mesi;
  • In caso di riduzione o sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, le durate sono pari a un massimo di:
    • 6 mesi, se sospensione o riduzione dell’orario di lavoro dura fra 30 e 150 giorni;
    • 12 mesi, se tra 151 giorni e 302 giorni;
    • 18 mesi, se superiore a 302 giorni.

Fino al 31 dicembre 2021 per l’accesso alla garanzia non si terrà conto delle sospensioni già concesse per i mutui che, dopo la prima sospensione, siano stati regolarmente rimborsati per almeno tre mesi.

 

Come richiedere la sospensione del mutuo

Per ottenere la sospensione del mutuo – a meno che non si sia in ritardo con i pagamenti da oltre 90 giorni - occorre fare domanda presso la banca presso cui si sta rimborsando il mutuo stesso. Il modulo si scarica dal sito Consap o dal sito del Dipartimento del Tesoro.

Al modulo vanno allegati i documenti di identità e quelli che attestano la propria situazione finanziaria: a seguito della deroga valida fino al 31 dicembre, tuttavia, non sarà più necessario presentare l’Isee.