Imparzialità
Il primo, importante, dovere dell’agente immobiliare è l’imparzialità. Non essendo legato alle parti da nessun rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, si occupa di condurre le trattative tra le parti, favorendo la conclusione del contratto, ma senza favorire né l’una né l’altra parte.
Il mediatore immobiliare deve svolgere il proprio incarico rimanendo indipendente e neutrale rispetto ai contraenti, questo vuol dire che deve comunicare eventuali situazioni che lo pongono in possibili conflitti di interesse.
Requisiti, esame, iscrizione nel registro delle imprese o nel Rea
E’ indispensabile, per poter esercitare l’attività, che l’agente immobiliare possieda dei requisiti morali e professionali e superi un esame all’esito del quale deve chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese o nel Rea (a seconda che l’attività sia esercitata in forma societaria o individuale) presso la camera di commercio del luogo competente per sede o residenza. Deve poi presentare la segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
Il mediatore non iscritto nel registro delle imprese o nel Rea, non solo non può richiedere la provvigione, ma è soggetto anche a sanzioni amministrative: da 7.500 a 15.000 euro. Sanzioni che diventano penali se irrogate per tre volte di seguito.
Assicurazione
Il mediatore immobiliare deve poi avere un’assicurazione sulla responsabilità civile per negligenze o errori professionali a copertura dei rischi e a tutela dei clienti.
Comunicazione delle informazioni
Tra i doveri del mediatore immobiliare c’è quello di comunicare ai contraenti tutte le circostanze che potrebbero dissuaderli dal concludere l’affare, purché tali circostanze siano a lui note (o conoscibili con la comune diligenza tramite verifiche non complesse) o ne abbia semplicemente avuto notizia.
Il mediatore non può comunicare informazioni non veritiere o su circostanze di cui non ha consapevolezza e che non abbia controllato. Nel caso in cui il mediatore immobiliare non adempia a tali obblighi, è personalmente responsabile nei confronti del cliente per i danni da questi subiti ed è tenuto a risarcirli.
Diligenza e correttezza
Il mediatore immobiliare deve svolgere il proprio incarico con la massima diligenza. Non rientra però in tale obbligo quello di verificare, ai registri immobiliari, se l’immobile è oggetto di ipoteche o pignoramenti.
In caso di inadempimento dell’obbligo di informazione, la parte tenuta al pagamento della provvigione può chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Registrazione del preliminare
Nel caso in cui non siano i contraenti a provvedere, il mediatore immobiliare deve richiedere la registrazione, in via telematica, dei contratti preliminari di compravendita e/o di locazione, contratti di locazione, ecc. stipulati con la propria assistenza.
E deve pagare l’imposta di registro, se questa non viene versata dai contraenti, in quanto è responsabile in solido con i contraenti stessi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per il predetto pagamento. Una volta pagato, può rivalersi nei confronti delle parti.
Responsabilità
L’agente immobiliare è responsabile nei confronti dei contraenti quando viola gli obblighi di indipendenza e imparzialità e quando omette di comunicare alle parti le informazioni relative all’affare. E’ poi responsabile in solido con le parti, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in caso di mancato pagamento dell’imposta di registro.