La data di ultimazione lavori deve essere indicata sia sulla comunicazione di fine lavori comunale che nella variazione catastale, la quale deve essere trasmessa entro trenta giorni dall’ultimazione lavori a pena di una sanzione che si prescrive in cinque anni. La data di ultimazione dei lavori ai fini catastali può essere quella in cui sono riconoscibili le caratteristiche e le finiture che delineano la categoria e la classificazione catastale ai fini della determinazione della rendita e questa non necessariamente deve coincidere con l’effettiva data di ultimazione dei lavori che, invece, deve essere indicata nella comunicazione di fine lavori ai fini edilizio/urbanistici presso il competente comune. Il termine per l’eventuale richiesta dell’agibilità è di quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, a cui deve già essere allegata la ricevuta attestante l’avvenuta variazione catastale, di conseguenza la data di ultimazione lavori catastale può essere antecedente alla data di fine lavori edilizio/urbanistica.
La comunicazione di fine lavori ai fini sismico e strutturali non segue l’andamento burocratico della pratica comunale. Per queste finalità, la data di fine lavori deve essere quella effettiva e, normalmente, i lavori strutturali vengono ultimati prima dei lavori generali in quanto seguono alle strutture gli impianti, i pavimenti e le finiture varie.
Nel caso poi di detrazioni fiscali per opere edilizie su fabbricati esistenti – come ad esempio per opere volte al risparmio energetico degli edifici – ci può essere un’ulteriore data di ultimazione lavori, che deve rispecchiare la data in cui si sono concluse le opere per cui si chiede la detrazione fiscale.