Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate riguarda il trasferimento mortis causa agli eredi del defunto di alcuni immobili commerciali appartenenti alla categoria catastale C/1 di superficie fino a 600 mq, concessi in locazione; per questa tipologia di immobili, come sopra specificato, è prevista la possibilità di applicare la cedolare secca.
Gli eredi del defunto, che subentrano mortis causa nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili commerciali stipulati dal defunto e già in corso, non possono optare per la cedolare secca su negozi e botteghe, a meno che i contratti di locazione non giungano a scadenza o siano prorogati nel 2019.
La proroga, infatti, si considera, ai fini della disposizione in esame, come se fosse un contratto di locazione stipulato durante l’anno 2019 (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 297/2019).