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REGIME

La legge di bilancio 2019 prevede che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’ anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21 per cento.

Il decalogo del Notariato sulle nuove tutele per gli acquirenti di immobili in costruzione

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha partecipato oggi a Roma alla conferenza stampa organizzata a Montecitorio da Assocond Conafi per spiegare le nuove tutele a favore degli acquirenti di immobili in costruzione in vigore a partire dal prossimo 16 marzo, introdotte con il Decreto Legislativo n. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa” che ha modificato il dlgs 122/2005, e con il quale si integra e dà piena attuazione alle garanzie già inserite nel 2005.

Con l’occasione il Notariato ha presentato un decalogo sulle nuove tutele in vigore a partire dal 16 marzo per gli acquirenti di immobili in costruzione. La legge sull’acquisto di immobili da costruire (dlgs 122/2005) si applica quando il venditore sia un costruttore e cioè un imprenditore (in forma individuale o societario) o una coop edilizia  e l’acquirente sia una persona fisica (anche socio di coop edilizia).

Non solo i proprietari delle case in affitto ma anche quelli di negozi e locali commerciali possono beneficiare della cedolare secca. La manovra 2019 ha allargato, infatti, a queste locazioni il regime agevolato riservato fino ad oggi alle abitazioni.

Per poter beneficiare della cedolare secca 2019 per negozi e locali commerciali ci sono, tuttavia, dei vincoli legati alla data in cui viene stipulato il contratto di locazione, alla metratura del locale e al tipo di immobile. Requisiti che, se rispettati, danno la possibilità di rientrare nel regime che consente la tassazione fissa del 21% anziché quella ordinaria Irpef.

La comunicazione al Comune dell’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere fatta tutte le volte in cui sono state eseguite delle opere edilizie per le quali è stata necessaria una pratica edilizia comunale (Cila, Scia, Permesso di costruire). Vediamo a cosa serve e quale data deve riportare.

Nel caso in cui le opere edilizie in questione abbiano comportato un mutamento del classamento o della superficie dell’immobile, alla comunicazione bisogna allegare la ricevuta attestante l’avvenuta variazione catastale.